A chi è rivolto
L'Imu è dovuta dal:
- proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’Imu è dovuta dal concessionario, ossia colui al quale è stata data in concessione l’area demaniale.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’Imu è dovuta dal locatario, ossia da colui che ha preso in locazione l'immobile, a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.
Descrizione
L’Imu è l’imposta sui beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
L’imposta è dovuta per anno solare.
In caso di più soggetti contitolari dello stesso immobile, l'Imu va versata da ciascun contitolare in proporzione alla sua quota di proprietà e ai mesi di possesso.
In caso di variazione di possesso, il mese della variazione è a carico di colui (venditore/acquirente) che ha posseduto l'immobile per più della metà dei giorni di cui quel mese è composto.
Esclusioni dall’Imu per le abitazioni principali
L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera “Abitazione principale”.
L'abitazione principale è definita come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile.
La citata sentenza della Corte specifica che “la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)” e che "i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (...) anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale".
La Corte ha precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.
Le abitazioni che la legge 160/2019 considera come "principali", escluse dall'applicazione dell'Imu, sono:
- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o persona disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.
Pertinenze dell'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una sola di esse verrà applicata l’esclusione dell’Imu, mentre per l’altra andrà effettuato il versamento.
Come fare
Il versamento si effettua alternativamente con:
- modello F24 (in posta, banca o per via telematica);
- bollettino postale
Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3914 Terreni
- 3916 Aree fabbricabili
- 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
- 3923 Interessi (a seguito di accertamento)
- 3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
- 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
- 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Frosinone: D810.
Cosa serve
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l' aliquota.
- per i fabbricati è necessario conoscere la rendita catastale;
- per i terreni agricoli è necessario conoscere il reddito dominicale, risultante in catasto;
- per le aree fabbricabili si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno in corso o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di Frosinone ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria
Tempi e scadenze
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta.
Si invita il contribuente - in fase di compilazione dell'F24 oppure di predisposizione del pagamento a mezzo home banking o mediante il supporto di operatori di sportello (Poste Italiane o Istituti di Credito) - ad effettuare un controllo sulla corretta indicazione del Codice Catastale Comune (D810) al fine di evitare che gli importi versati vengano attribuiti a comune non competente.
Acconto
La prima rata, o acconto, deve essere pagata entro il 16 giugno.
Saldo
La seconda rata, o saldo, deve essere pagata entro il 16 dicembre.
Documenti
Atto normativo