A chi è rivolto
Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Descrizione
L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti o atti amministrativi.
Il diritto di accesso e di informazione è lo strumento privilegiato per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa". (art. 22 comma 2 L. 241/90).
Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.
Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.
La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:
- sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
- sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso
Sono sottratti all'accesso i documenti che rientrano in una delle categorie previste ai sensi dell'art. 24 della legge n.241 del 1990.
Come fare
Per fare richiesta di accesso agli atti è necessario, alternativamente:
- inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'ufficio competente dell'ente che detiene i documenti desiderati
- compilare il modulo on line.
Cosa serve
Per proporre la richiesta, occorre
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
- Identificare puntualmente il documento o l'atto richiesto.
- Rivolgere l'istanza all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- se tramite PEC: copia documento di riconoscimento
- se tramite modulo: SPID o CIE
Cosa si ottiene
Attraverso l'accesso agli atti presso il Comune, è possibile ottenere una serie di informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione comunale.
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.
Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.
Tempi e scadenze
In caso di accesso informale, il rilascio è immediato,
Negli altri casi, entro 30 giorni l'ente valuta la richiesta, verificare la disponibilità dei documenti richiesti e fornire una risposta formale al richiedente. È importante sottolineare che possono esserci casi in cui la complessità della richiesta o il volume dei documenti richiesti richiedono tempi più lunghi per elaborare e fornire una risposta completa (casi di sospensione o differimento).
Elaborazione della richiesta
L'ufficio comunale procederà alla valutazione dell'idoneità della richiesta e all'elaborazione della copia degli atti. Il tempo massimo per l'elaborazione della pratica è di 30 giorni. Decorso tale periodo, la richiesta si considera rifiutata.
Quanto costa
L'esame e la visione degli Atti sono gratuiti, ad eccezione del rilascio delle copie cartacee, per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.
Casi Particolari
È possibile fare ricorso al TAR:
- contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso
- in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta
- in caso di differimento dell’esercizio di accesso.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
Ai sensi dell’art. 24 della Legge su richiamata
1.Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2.Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3.Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4.L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.5.
5.I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6.Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7.Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.