A chi è rivolto
Sono obbligati alla fatturazione elettronica
I titolari di partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti della P.A. per cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche nel caso di emissione di fatture esenti o non imponibili Iva.
Sono obbligati alla fattura elettronica nei confronti delle PA, anche i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime forfettario di cui alla L.190/2014, art.1, commi da 54 a 89.
I professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula.
Dal 1° luglio 2022, sono obbligati alla fatturazione elettronica anche i fornitori di beni provenienti da San Marino.
Sono esclusi dalla fatturazione elettronica
- I prestatori occasionali.
- I fornitori esteri ad eccezione dei fornitori di beni provenienti da San Marino.
- Le associazioni prive di partita Iva che emettono note di addebito non soggette ad Iva ai sensi degli artt. 1-4 del DPR 633/72.
Descrizione
I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una PA (Pubblica Amministrazione) sono obbligati ad emettere esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. L’obbligo si applica anche agli enti che emettono fatture nei confronti di altre PA.
Non potranno essere accettate fatture cartacee, in quanto emesse in violazione di legge e pertanto verranno rifiutate dal Comune.
Si ricorda, inoltre, che non è possibile effettuare pagamenti su preventivi; analogamente i professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula, in quanto la PA non può procedere ad alcun pagamento prima che la fattura sia alla stessa trasmessa in formato elettronico.
Come fare
La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare correttamente la fattura elettronica agli uffici delegati alla ricezione, individuati nell’IPA www.indicepa.gov.it.
I fornitori possono effettuare la trasmissione della fattura firmata digitalmente, direttamente accreditandosi sul SdI oppure avvalendosi di un intermediario.
È necessario che il fornitore conosca il codice dell’ufficio di fatturazione dell’ente al quale deve recapitare la fattura.
I fornitori che dovessero sostenere costi aggiuntivi per l’emissione di fatture elettroniche non possono riaddebitarli in alcun modo alla PA committente, trattandosi di un obbligo di legge. L’art.21, c. 8 del DPR n. 633/72 dispone infatti che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare addebito a qualsiasi titolo”.
Cosa serve
Gli enti, tramite l’IPA (www.indicepa.gov.it), hanno comunicato i propri dati relativi all’ufficio di fatturazione, questi dati sono pubblicati sul sito dell’IPA e sono utilizzati dallo SdI (Sistema di Interscambio) per il corretto instradamento delle fatture verso la PA.
Il Comune di Frosinone ha individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ha attribuito il codice univoco ufficio (da inserire in ogni fattura):
Codice Univoco Ufficio: UFSS8C – Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
Di seguito tutti i dati utili per l’emissione delle fatture elettroniche al Comune di Frosinone da parte dei fornitori:
- Denominazione Ente: COMUNE DI FROSINONE
- Codice Univoco Ufficio: UFSS8C
- Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 00264560608
- Partita Iva: 00264560608
- Provincia dell’ufficio: FR
- Comune dell’ufficio: Frosinone
- Indirizzo dell’ufficio: Piazza Sei Dicembre
- Cap dell’ufficio: 03100
- codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa (da inserire negli appositi campi Codice CIG e Codice CUP all’interno dei blocchi “Dati Convenzione” o “Dati Ordine Acquisto” o “Dati Contratto”) del tracciato XML;
- estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura (da inserire nel campo “riferimento amministrazione”);
- estremi dell’impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo “riferimento amministrazione”);
- estremi del buono d’ordine (da inserire nel campo “ordine”).
Cosa si ottiene
La Fattura Elettronica obbligatoria verso le PA ha delle caratteristiche, che garantiscono l’immodificabilità della fattura, la sua origine, la sua leggibilità, ben precise:
- è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie;
- è firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata);
- è trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio SdI (fatturapa.gov.it)
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
I dati presenti nella fattura XML possono essere visualizzati in un formato leggibile e stampabile
Tempi e scadenze
Lo SdI effettua alcuni controlli a carattere formale sulla fattura:
- nomenclatura e unicità del file trasmesso,
- integrità del contenuto,
- autenticità del certificato di firma,
- conformità del formato della fattura,
- validità formale del contenuto della fattura,
- unicità della fattura,
- possibilità di recapito della fattura,
- coerenza di Partita Iva e Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
- corretta valorizzazione del Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
- verifica indirizzo PEC indicato nel campo “PEC Destinatario”.
Nel caso in cui la fattura non superi questi controlli formali lo SdI notifica al fornitore lo scarto della fattura mediante notifica di mancata consegna, altrimenti assegna un identificativo alla fattura e la inoltra all’ente destinatario e restituisce al fornitore una Ricevuta di consegna.
Il destinatario PA può rifiutare la fattura e notificare lo scarto al SdI entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. Se l’ente non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera accettata.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Frosinone dovranno essere assoggettate al meccanismo impositivo Iva denominato “split payment” o “scissione dei pagamenti” disciplinato dall’art.17-ter del DPR n. 633/72.
Secondo tale meccanismo, introdotto nel 2015, l’Iva addebitata in fattura dal fornitore viene corrisposta direttamente all’Erario, mentre al prestatore viene pagato il corrispettivo al netto dell’Iva. Fanno eccezione, a tale regola generale:
- le fatture elettroniche per operazioni rese da fornitori nell’ambito di regimi speciali, che non prevedono l’esposizione dell’Iva in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie, o soggetto ad un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione Iva spettante;
- le fatture emesse da professionisti, agenti di commercio ed in generale tutte le fatture ove sia applicata ritenuta fiscale Irpef o Ires (d’acconto o d’imposta).
Ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica, nel campo “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, alla voce “Esigibilità IVA”, deve essere riportato: S (scissione dei pagamenti).
Cause di scarto della fattura
Il Decreto MEF n. 132 del 24.08.2020 individua 5 cause tassative di rifiuto delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di seguito elencate:
- fattura riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione ricevente;
- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e/o del codice unico di progetto (CUP), laddove obbligatori, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, c.2 del DL n. 66/2014;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici;
- omessa o errata indicazione del codice AIC e del quantitativo per le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario;
- omessa o errata indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed Enti Locali.
Tra le cause indicate dal Decreto, solo le prime due e la quinta sono di interesse per i Comuni.
Normativa e regolamenti
- Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013
- Legge 244/2007 Articolo 1, commi da 209 a 214, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- L. n. 66 del 24.04.2014
- Legge di Stabilità 2015 - Legge 190 del 23 dicembre 2014 - Split Payment
- Decreto MEF n.132 del 24.08.2020