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Inquinamento Atmosferico

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MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE IN VIGORE

Data:

13 Febbraio 2026

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Descrizione

Si informa la cittadinanza che, al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili (PM) e ossidi di azoto (NOx), sono in vigore specifiche disposizioni relative agli impianti di combustione ad uso civile e agli impianti residenziali e industriali, come previsto dal Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria.

ART. 5

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile

È obbligatorio adottare sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti e utilizzare esclusivamente combustibili certificati secondo le normative vigenti.

➤ Obblighi relativi ai combustibili:

Legna da ardere – comma f

ad esclusione dei casi di autoproduzione:

Deve rispettare le condizioni previste dalla sezione 4, paragrafo 1, lettera d), della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006;

Deve essere certificata classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2.

Certificazione rilasciata da organismo accreditato.

Obbligo di conservazione della documentazione da parte dell’utilizzatore.

Pellet (generatori < 35 kW) – comma g

Deve rispettare le condizioni previste dalla Parte II, Allegato X, Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Deve essere certificato classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2.

Certificazione rilasciata da organismo accreditato.

Obbligo di conservazione della documentazione da parte dell’utilizzatore.

Bricchette di legno – comma h

Devono rispettare le condizioni previste dalla sezione 4, paragrafo 1, lettera d), della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006;

Devono essere certificate secondo la norma UNI EN ISO 17225-3.

Devono avere classe di qualità pari o superiore a quella per cui il generatore è stato certificato.

Certificazione rilasciata da organismo accreditato secondo ISO/IEC 17065.

La documentazione di acquisto deve riportare classe di qualità, codice identificativo del produttore rilasciato dall’organismo di certificazione.

ART. 14 (comma 1)

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti residenziali e industriali

Periodo di applicazione: dal 15 ottobre al 15 marzo

Nelle unità immobiliari dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, è disposto il:

DIVIETO DI UTILIZZO

di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) Camini aperti o che possono funzionare aperti
  2. b) Camini chiusi, stufe e altri apparecchi a biomassa con classe prestazionale inferiore a 4 stelle

La classe prestazionale deve essere dimostrata esclusivamente tramite certificazione ambientale ai sensi del Decreto Ministeriale 186/2017, rilasciata da organismo notificato e resa disponibile dal produttore.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026, 15:01

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