COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
E’ un organo con funzioni di controllo, tenuta e revisione delle liste elettorali. Ha competenza territoriale e sede in ogni circondario giudiziario, è presieduta di diritto(1) dal Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui tre effettivi e tre supplenti eletti dal consiglio provinciale(2) ed un effettivo ed un supplente nominati dal Prefetto. La nomina è di competenza del Presidente della Corte d'Appello. La commissione resta in carica fino alla nomina della nuova, dopo l'elezione del Consiglio Provinciale. Nei circondari, che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite Sottocommissioni elettorali circondariali per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 presiedute da dipendenti del Ministero dell'Interno con qualifica non inferiore a consigliere di Prefettura.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal Segretario del Comune capoluogo del circondario oppure da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.
Alla Circondariale compete(3) l’esame delle operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale, la decisione sui ricorsi presentati contro di esso(4) e la cancellazione dagli elenchi formati dall’Ufficiale, relativamente ai cittadini indebitamente proposti per la cancellazione o iscrizione, anche quando non vi sia reclamo.
Decide sulle domande d’iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
Alla Circondariale compete l’esame e l’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
Dopo l’approvazione di tutte le liste viene fatto un sorteggio apposito e distinto dei nominativi alla carica di Sindaco e delle liste collegate per fissarne la posizione sulla scheda di votazione e sul manifesto.
Le decisioni sono adottate devono esser comunicate al Sindaco ed al Prefetto.
Fanno riferimento alla Commissione Elettorale Circondariale di Frosinone le seguenti sottocommissioni elettorali di: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino e Veroli.
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(2) Requisiti: essere elettore di un Comune del circondario, essere estraneo all'amministrazione dei Comuni stessi, avere almeno titolo di studio di scuola media di primo grado aver fatto parte di commissioni elettorali almeno per un biennio, non essere dipendente civile o militare dello Stato, della Provincia, dei Comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza in attività di servizio.
(3) Articolo 29 T.U.223/1967.
(4) La normativa vigente concede a ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
La commissione elettorale comunale è un organo del Comune costituito dal sindaco o da chi lo sostituisce legalmente e da tre consiglieri effettivi e tre supplenti.
I consiglieri comunali vengono nominati nella prima seduta del consiglio comunale neo eletto.
Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
La commissione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, alla nomina degli scrutatori.
Composizione della commissione elettorale del Comune
Presidente: Sindaco Avv. Nicola Ottaviani
Componenti effettivi
Componenti supplenti