RESIDENTI ALL´ESTERO
Gli elettori residenti all´estero vengono a conoscenza dello svolgimento di consultazioni elettorali mediante una cartolina-avviso che viene recapitata a cura del comune di iscrizione nelle liste elettorali all'indirizzo estero dell'interessato; con la cartolina-avviso l´elettore si potrà presentare presso l´ufficio elettorale del Comune di Frosinone e ritirare, se non già in possesso, la propria tessera elettorale ed in caso di eventuale smarrimento/deterioramento potrà richiedere un duplicato.
Le modalità di esercizio del diritto di voto cambiano a seconda della diversa tipologia di consultazione elettorale. Nel caso di consultazioni amministrative (Regionali e Comunali) l'elettore residente all'estero non può fare altro che recarsi in Italia per esercitare il proprio diritto di voto.
Nel caso dello svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo:
2. scegliere di venire a votare in Italia esercitando setta opzione in paesi non appartenenti alla Unione Europea valgono le norme riguardanti le consultazioni amministrative. A seguito dell´entrata in vigore della Legge 27.12.2001 n. 459 i cittadini residenti all´estero iscritti nelle liste elettorali delle 4 Circoscrizioni Estero di appartenenza (Europa - America del Sud - America del Nord e del Centro - Africa, Asia, Oceania e Antartide) per le elezioni politiche e per i referendum voteranno per corrispondenza.
In occasione di ogni consultazione elettorale, l´elettore può comunque esercitare l´opzione al diritto di voto a Frosinone dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare entro il 31 dicembre dell´anno precedente alla scadenza naturale della legislatura.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere e di Referendum Popolari, l´elettore può esercitare l´opzione per il voto a Frosinone entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL´ESTERO
Per le elezioni politiche e referendarie, a seguito della entrata in vigore della legge 27 gennaio 2006 n. 22, possono votare per posta anche alcune categorie di cittadini temporaneamente all´estero per motivi di servizio o per missioni internazionali:
L´ammissione al voto è comunque vincolata alla presentazione di apposita richiesta da presentarsi ai Consolati e/o Ambasciate di competenza nei termini prevista dalla vigente normativa.
MILITARI
I militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato e gli appartenenti alla Polizia di Stato sono ammessi a votare, quando abbiano diritto di voto, nel Comune di Frosinone se vi si trovano per motivi di servizio e se sono in possesso della tessera elettorale.
VOTO DEI DEGENTI NEI LUOGHI DI CURA
I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l´ospedale o la casa di cura.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, tramite il Direttore Sanitario del luogo nel quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l´elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre deve contenere l´attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell´elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Frosinone, a cura sempre del Direttore Sanitario, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti
Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
DETENUTI
I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, presso il seggio speciale costituito presso la Casa Circondariale di Frosinone.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il direttore dell´istituto di detenzione del luogo nel quale sono detenuti, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l´elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre deve contenere l´attestazione del Direttore dell´istituto di detenzione comprovante la detenzione dell´elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Frosinone, a cura sempre del Direttore dell´istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.
Gli elettori detenuti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
ELETTORI NON DEAMBULANTI
Gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune priva di barriere architettoniche.
A tale scopo, debbono esibire al seggio, oltre alla tessere elettorale, l´attestazione medica rilasciata dalla A.S.L. (è ammessa anche l´attestazione rilasciata precedentemente per altri scopi) o altra documentazione purché dalla stessa risulti l´impossibilità o la capacità gravemente ridotta a deambulare.
In ogni caso, il Comune di Frosinone in occasione delle consultazioni elettorali organizza un adeguato servizio di trasporto onde facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio.
In occasione delle consultazioni elettorali, per ottenere tale attestazione medica bisognerà recarsi presso l´ASL di Frosinone, Via Armando Fabi.
I giorni, gli orari e le modalità saranno comunicati in occasione delle consultazioni elettorali mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Frosinone.
VOTO ASSISTITO
Gli elettori affetti da gravi infermità che hanno bisogno dell´assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere all´Ufficio Elettorale di ottenere l´annotazione permanente del diritto al voto assistito tramite l´apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
L´annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all´elettore fisicamente impedito di doversi munire ogni volta, in occasione di consultazioni elettorali, dell´apposito certificato medico (Legge 5.2.2003 n. 17).
La persona interessata (o altra persona delegata) deve presentare:
· richiesta tendente ad ottenere l´annotazione permanente del diritto al voto
assistito;
· tessera elettorale del richiedente;
· certificato medico rilasciato dalla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza che attesti che l´infermità fisica impedisce all´elettore di esprimere il voto senza l´aiuto di un altro elettore.
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l´autonoma espressione del voto.
Detti elettori possono esprimere il proprio voto grazie all´assistenza di un elettore appartenente alla propria famiglia oppure di un altro elettore purché entrambi siano elettori di qualsivoglia comune italiano.
Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione rilasciato ora dall´I.N.P.S. e prima dal Ministero dell´Interno nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili".
Analogamente, è sufficiente esibire il certificato di pensione, anche per la categoria dei "Ciechi di Guerra".
Scarica la modulistica:
modello domanda di ammissione al voto assistito (Word)
VOTO DOMICILIARE
Il decreto legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, con una disposizione contenuta nell´articolo 1, ha introdotto la modalità di voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare:
o gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l´allontanamento dall´abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora;
o gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29, legga 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell´ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall´elettore, con la assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione estero,
nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo;
c) consultazioni referendarie;
d) elezioni comunali e provinciali, solo nel caso in cui l´elettore avente diritto al voto domiciliare
dimori nell´ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale; in ogni caso la dichiarazione deve essere presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.
Scarica la modulistica:
- Modello domanda voto domiciliare (Word)