L’Amministrazione Comunale ha acquisito la decisione n. 393/2018 con cui il TAR di Latina accogliendo i ricorsi promosso dalla società DB Group S.r.l. e Fallimento Forum S.r.l. ha annullato la determinazione dirigenziale n. 3077 del 14.12.2017 con cui era stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, relativa al complesso Forum.
Per l’amministrazione comunale, invero, la richiesta del pagamento della sanzione rappresentava un atto dovuto a fronte dell’accordo transattivo sottoscritto tra il Comune di Frosinone e la Forum S.r.l. in data 21 luglio 2008 e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con delibera C.C. n. 11 del 26.3.2008. In buona sostanza, l’accordo di cui sopra prevedeva, fra gli altri, che a seguito della contestazione degli abusi edilizi realizzati, la società fosse tenuta a corrispondere all’Amministrazione Comunale una sanzione amministrativa congrua, a fronte dei maggiori volumi realizzati abusivamente, sostitutiva della demolizione e della successiva acquisizione gratuita del bene a favore dell’Ente.
Il TAR di Latina, con la sentenza odierna, ha dichiarato nullo l’accordo di cui sopra per violazione dei principi di legalità, tassatività delle sanzioni amministrative sul presupposto che non fosse possibile prevedere “attraverso un accordo sostitutivo di provvedimento e modificativo di una convenzione urbanistica stipulata nell’ambito di un Peep una sanzione amministrativa pecuniaria sostitutiva dell’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile realizzato in totale difformità dal titolo abilitativo, che è la conseguenza afflittiva tipicamente prevista per questa fattispecie di illecito dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001” (punto 4.1. della sentenza) .
Peraltro, sulla scorta della "singolarità costituita dal predetto accordo transattivo intervenuto" con l’amministrazione comunale in carica nel 2008, il Tar ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’accertamento del possibile grave danno erariale a carico dell’Ente, derivante dalla mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale.